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09La nuova legge 199/2016, art. da 1 a 7, intensifica le sanzioni penali e le misure cautelari previste per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Infatti, la normativa estende l’applicazione, oltre che ai cd. caporali, anche ai datori di lavoro utilizzatori.

Nonostante il titolo della legge si riferisca solo al settore agricolo, le disposizioni di carattere penale ivi contenute hanno portata generale e riguardano i datori di lavoro di qualunque settore, compresi quelli domestici.

In particolare, attraverso la modifica dell’articolo 603-bis del codice penale, la legge introduce, accanto al reato di intermediazione illecita, il reato di sfruttamento del lavoro che si verifica quando chiunque «utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione […], sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno».

La condotta vietata dal citato articolo, ovvero lo sfruttamento del lavoratore, viene individuata mediante alcuni indici, alternativi tra loro: reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi, reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o situazioni alloggiative degradanti.
Inoltre, in caso di “sotto-retribuzione”, o di violazione delle norme in materia di orario di lavoro, non è più richiesta la “sistematicità”, ossia un comportamento costante nel tempo, ma è sufficiente la semplice “reiterazione”, ossia la mera ripetizione dell’azione.

Un ulteriore e distinto indice di sfruttamento riguarda la violazione delle norme in materia di igiene e sicurezza, in tal caso non è richiesta la reiterazione o la gravità bensì una qualunque violazione della disciplina in materia di sicurezza sul lavoro, anche meramente formale.