INAIL

 

Il 12 ottobre 2016 è entrato in vigore il SINP, Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione in Luoghi di Lavoro. Da tale data decorre il periodo di 6 mesi (art. 18, comma 1 bis, del decreto legislativo n. 81/2008) al termine del quale sarà obbligatorio comunicare, a fini statistici ed informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento.

 

L’obbligo, quindi, per tutti i datori di lavoro, scatterà dal 12 aprile 2017 e la mancata ottemperanza sarà punita con una sanzione amministrativa compresa tra 548 e 1972,80 euro.