INPS

Al fine di poter ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionali è necessario che l’utilizzatore (privato o azienda) abbia preventivamente alimentato il proprio portafoglio telematico, attraverso il versamento della provvista destinata a finanziare l’erogazione del compenso al prestatore, l’assolvimento degli oneri di assicurazione sociale ed i costi di gestione delle attività.

Le modalità di versamento delle somme destinate a compensare le prestazioni occasionali, ad assolvere ai relativi adempimenti di contribuzione obbligatoria e gli oneri di gestione sono:

1. Versamento a mezzo modello F24, con l’indicazione dei dati identificativi dell’utilizzatore e di distinte causali di pagamento a seconda che si tratti di Libretto Famiglia ovvero di Contratto di Prestazione Occasionale.

2. Strumenti di pagamento elettronico con addebito in c/c ovvero su carta di credito/debito, gestiti attraverso la modalità di pagamento “pagoPA” di Agid e accessibili esclusivamente dal servizio Prestazioni Occasionali del Portale dei Pagamenti INPS attraverso l’utilizzo delle credenziali personali dell’utilizzatore (PIN Inps, Carta Nazionale dei Servizi o dello SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale).

Il prestatore riceverà notifica dell’avvenuto inserimento in procedura della comunicazione da parte dell’utilizzatore della prestazione lavorativa, o della sua revoca, mediante comunicazione di posta elettronica e/o SMS o MyINPS.
Il compenso al prestatore verrà pagato dall’Istituto entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione.

Le disposizioni normative prevedono che, nel caso in cui vengano superati i limiti complessivi di importo, € 2.500,00 per ciascuna prestazione resa da un singolo prestatore in favore di un singolo utilizzatore, o, comunque, il limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato.

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