INPS

Secondo l’Inps anche le lavoratrici autonome dello spettacolo iscritte al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (Pals – ex Enpals) possono fruire dell’istituto della flessibilità previsto dall’art. 20 del D.Lgs. 151/2001 “testo unico sulla maternità/paternità”. Tale istituto permette di fruire del congedo obbligatorio di maternità dal un mese prima del parto a quattro mesi dopo (anzi che 2 mesi prima e 3 dopo).

Infatti, l’assicurazione di maternità opera per tutti i lavoratori dello spettacolo a prescindere dalla natura del rapporto di lavoro –  subordinata, parasubordinata o autonoma – e dalla tipologia di qualifica rivestita – impiegato, operaio, quadro. Dunque, il Testo unico poc’anzi citato dovrà essere applicato a tutti i lavoratori dipendenti.

Fonte: Inps, messaggio n. 2214 del 30 maggio 2017.