INPS

I datori di lavoro e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale possono, ai sensi dell’art. 4 c. da 1 a 7-ter L. 92/2012, stipulare accordi finalizzati all’esodo dei lavoratori che matureranno i requisiti pensionistici entro i successivi 48 mesi. La prestazione sarà interamente a carico del datore di lavoro e, durante i periodi di erogazione della stessa, il datore di lavoro avrà l’onere di versare la contribuzione figurativa correlata.

In proposito, l’INPS ha reso noti alcuni chiarimenti riguardanti le modalità di calcolo e le procedure di esposizione della contribuzione correlata in UNIEMENS. L’Istituto ha, infatti, comunicato di aver elaborato un apposito algoritmo di calcolo per valorizzare correttamente la contribuzione correlata sulla base della media delle retribuzioni dei due anni o quattro anni precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, per i lavoratori che accedono alla prestazione di esodo e che abbiano prestato attività lavorativa in part time, anche per un breve periodo, nell’arco del biennio o quadriennio di riferimento.

Viceversa, qualora nel biennio o quadriennio precedente il rapporto di lavoro sia stato prestato interamente in regime di full time, il valore delle settimane utili coinciderà esattamente con le settimane di diritto.

Per quanto riguarda la compilazione UNIEMENS, i datori di lavoro non dovranno valorizzare le settimane utili né le coperture settimanali riferite ai lavoratori in prestazione di esodo. Andranno, invece, obbligatoriamente riportati:

– in “Qualifica1”: “T” o “V” a seconda del momento di presentazione della domanda di esodo se antecedente o successivo al 1° maggio 2015;

– in “Qualifica2”: medesimo valore inserito nel flusso relativo all’ultimo mese di attività lavorativa precedente alla cessazione del rapporto di lavoro.

– in tipo “cessazione”: il nuovo codice 5, avente come significato “Cessazione della fruizione della prestazione di esodo […] per i soggetti con decorrenza infra-mese del trattamento pensionistico”.

Fonte: INPS, Messaggio 1360 del 28/03/2017