Ministero del Lavoro

Il Ministero del lavoro ha fornito risposta, mediante interpello 11/2016, all’istanza posta dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in ordine alla corretta interpretazione della disciplina concernente l’orario di lavoro dei minori contenuta nell’art.  18, L. 977/1967, così come modificato dall’art.  2, c. 1, Dlgs 345/1999.

In particolare, il Consiglio ha richiesto chiarimenti riguardo l’orario di lavoro applicabile ai minori con un’età superiore a 15 anni, ma inferiore a 16 e titolari di un rapporto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale ovvero se, i suddetti siano o meno soggetti all’orario di lavoro applicabile agli adolescenti (8 ore giornaliere e 40 settimanali).

In risposta il Ministero ha fornito delucidazioni specificando che i quindicenni, ancora soggetti all’obbligo scolastico, assunti con un contratto di apprendistato del primo tipo (il quale costituisce anche una modalità di assolvimento dell’obbligo stesso), possono effettuare un orario di lavoro non superiore alle 7 ore giornaliere e 35 settimanali ai sensi del disposto di cui all’art. 18, c.1, L. 977/1967.

Invero, l’art.  1 della menzionata legge sancisce che è considerato bambino il minore che non  ha  ancora compiuto  quindici  anni  di  età  o  che  è  ancora  soggetto  all’obbligo  scolastico  (lett. a)  mentre, è considerato adolescente il minore di età compresa tra i quindici e i diciotto anni di età e che non è più soggetto all’obbligo scolastico (lett. b).

L’art.  43, Dlgs 81/2015 prevede, per i giovani che abbiano compiuto 15 anni di età, la possibilità di essere assunti con il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, in tutti i settori di attività. A parere del Ministero, tale norma evidenzia che la finalità del predetto contratto, in un sistema di apprendimento basato sull’alternanza scuola/lavoro, risulta essere il completamento da parte del giovane (tra i 15 e i 18 anni di età) del percorso obbligatorio di istruzione, anche attraverso una formazione on the job.

A tal riguardo si ricorda inoltre che la Corte di Cassazione nel 2003 era intervenuta per sottolineare che, “ove gli apprendisti siano fanciulli o adolescenti, si renderanno applicabili i  più  rigorosi  limiti  di  orario  previsti  dall’art. 18  L. 977/1967  rispettivamente  ai commi  primo  e  secondo”  e  non  invece  quelli  contemplati  dalla  normativa  sull’apprendistato  (Cass. Sez. III, n. 9516/2003).

FONTE: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Interpello n. 11/2016, 21 marzo 2016.

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