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LIMITI PERCENTUALI E SANZIONI

L’art. 23, del Decreto in commento, tratta il tema del limite percentuale dei contratti a tempo determinato stipulabili. In particolare, in ogni azienda i lavoratori assunti annualmente a tempo determinato non possono superare, in percentuale, la soglia dei dipendenti a tempo indeterminato in forza alla data del primo gennaio dell’anno al quale si riferisce l’assunzione. I datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti possono stipulare un solo contratto a tempo indeterminato.

Il comma 4 dell’art. 21 di fatto conferma l’impianto normativo della sanzione amministrativa introdotta con la legge n. 78/2014, in caso di sforamento del limite legale o contrattuale, escludendo esplicitamente la trasformazione del rapporto di lavoro in contratto a tempo indeterminato.
Più nello specifico la sanzione amministrativa prevista sarà pari al: 20% della retribuzione, per ciascun mese o frazione di esso superiore a 15 giorni di durata del rapporto di lavoro se, il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non sia superiore ad uno; 50% della retribuzione nel caso di più di un lavoratore assunto in violazione del limite percentuale.
In proposito si rimanda ad alcuni esempi di calcolo della sanzione messi a disposizione dal Ministero del Lavoro mediante la circolare 18.

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