Ministero del Lavoro

Il Ministero del lavoro, rispondendo all’interpello presentato da Agi (Associazione degli avvocati giuslavoristi), ha incluso tra i destinatari dell’articolo 26 del D. Lgs. 151/2015, relativo alla procedura telematica delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali, anche gli sportivi professionisti quali giocatori e allenatori operanti nel calcio, pallacanestro e altri settori nei quali le competizioni agonistiche non sono svolte da dilettanti.

Il rapporto di lavoro degli sportivi professionisti ha natura speciale essendo disciplinato dalla legge 91/1981, pertanto, l’esenzione potrebbe essere giustificata proprio da tale specialità, come di fatto già avvenuto per altri settori speciali (per esempio il lavoro marittimo o per il lavoro pubblico), nei confronti dei quali è stata riconosciuta l’inapplicabilità della procedura, anche in mancanza di una espressa previsione di legge.

A parere del Ministero del lavoro la questione non è sottoponibile ad interpello, in quanto già compiutamente risolta mediante la circolare 12/2016, all’interno della quale viene fornito un tassativo elenco di tutte le fattispecie cui non si applica la procedura telematica (dimissioni durante il periodo di prova, lavoro marittimo, lavoro domestico, dimissioni e risoluzioni in sede protetta etc.): tra queste non risulta lo sport professionistico.

Rimane inesplorato, invece, l’istituto della cessione del contratto dell’atleta mediante il quale due squadre professionistiche si accordano così da far cambiare squadra e datore di lavoro all’atleta. In tal caso vi potrà essere l’obbligo di seguire la procedura se, con la nozione di “cessione” si giungerà a ricomprendere una dimissione dal vecchio rapporto con successiva stipula di un nuovo contratto.

 

Fonte: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Circolare n. 12 del 4 marzo 2016.