Ministero del Lavoro

Il R.D. n. 2657 del 1923, recante l’elenco delle attività a carattere discontinuo, è da considerarsi ancora vigente in forza della disposizione di cui all’art. 55, c. 3, Dlgs. 81/2015 e, di conseguenza, è possibile rifarsi alle ipotesi, indicate all’interno della tabella allegata, al fine di attivare prestazioni di lavoro intermittente.

È quanto affermato dal Ministero del lavoro, in occasione di interpello. Occorre, infatti, ricordare che il ricorso a prestazioni di lavoro intermittente è disciplinato principalmente dalla contrattazione collettiva e, in assenza, il Legislatore stabilisce che “i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali”.

Il Decreto in questione, emanato in forza della previgente normativa, è il D.M. 23 ottobre 2004, ai sensi del quale “è ammessa la stipulazione di contratti di lavoro intermittente con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657”.

FONTE: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Interpello n. 10/2016, del 21 marzo 2016.