INPS

La legge di stabilità per l’anno 2016 ha esteso l’erogazione del voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting o, per fare fronte agli oneri dei servizi per l’infanzia, previsti dall’art. 4, c.24, lett. B, legge 92/2012, alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici.

Il contributo è stato previsto in via sperimentale per l’anno 2016, nel limite di spesa di 2 milioni di euro (art. 1, c. 283, legge 208/2015).

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dell’1 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2016, sono stati definiti i criteri di accesso e le modalità di utilizzo del beneficio relativamente alla predette lavoratrici.

In particolare, la domanda di beneficio è consentita alle lavoratrici aventi diritto al congedo parentale, infatti, l’accesso al nuovo beneficio presuppone la rinuncia a mesi di congedo parentale corrispondenti alle mensilità di beneficio concesse.

Per tali categorie di lavoratrici, il diritto al congedo parentale è fruibile per un massimo tre mesi entro l’anno di vita del bambino oppure entro un anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato, a condizione che la lavoratrice sia in regola con il versamento dei contributi (v. Circ. INPS n. 46/2006)

Il contributo è pari ad un importo massimo di 600,00 euro mensili. Nel caso in cui la madre lavoratrice richieda il contributo per l’acquisto dei servizi di baby sitting, l’Istituto corrisponderà alla lavoratrice madre 600 euro in voucher (secondo le modalità di cui alla Circ. 75/2016), per ogni mese di congedo parentale al quale la stessa rinuncia.

Il contributo per la fruizione della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, invece, verrà erogato attraverso pagamento diretto da parte dell’INPS alla struttura prescelta dalla lavoratrice madre, dietro esibizione, da parte della struttura stessa, della documentazione attestante l’effettiva fruizione del servizio, fino a concorrenza dell’importo di 600 euro mensili per ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia.

Possono presentare domanda di beneficio le madri lavoratrici autonome che, alla data di entrata in vigore del citato DM 1.9.2016, ossia dall’11 novembre 2016, e fino al 31.12.2016 (salvo esaurimento anticipato dello stanziamento previsto dall’art. 1, comma 283 della legge di stabilità 28 dicembre 2015, n.208), si trovino nelle seguenti condizioni:

  • sia concluso il teorico periodo di fruizione dell’indennità di maternità
  • non sia decorso 1 anno dalla nascita o dall’ingresso in famiglia

Il provvedimento di accoglimento o rigetto sarà pubblicato sul sito web istituzionale e consultabile mediante accesso personale della lavoratrice madre alla procedura di presentazione della domanda.

Fonte: Circolare INPS n. 126/2016, del 12/12/2016.