Ministero del Lavoro

La CGIL ha avanzato istanza di interpello al fine di conoscere il parere del Ministero del lavoro, in merito alla corretta interpretazione dell’art. 33, comma 3, L. n. 104/1992, concernente il diritto a fruire dei tre giorni di permesso mensile retribuito per assistere il familiare con disabilità.

Più nello specifico, l’associazione sindacale ha inteso chiarire se, ai sensi della disposizione citata, il datore di lavoro possa negare l’utilizzo dei suddetti permessi nel periodo di ferie programmate o dovute alla chiusura di stabilimento (c.d. fermo produttivo), nel rispetto delle disposizioni contrattuali in materia.

La norma in argomento riconosce tali permessi al fine di tutelare i diritti fondamentali del soggetto diversamente abile, garantendogli dunque una adeguata assistenza morale e materiale. Mentre, per quanto concerne l’istituto delle ferie, diritto costituzionalmente garantito (art. 36), la ratio risiede nella possibilità concessa al lavoratore di recuperare le energie psico-fisiche impiegate nello svolgimento dell’attività lavorativa corrispondendo altresì ad esigenze, anche di carattere ricreativo, personali e familiari.

È bene valutare inoltre che, ai sensi dell’art. 2109 c.c., il datore di lavoro ha facoltà di stabilire il periodo di godimento delle ferie annuali nel rispetto della durata fissata dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

In risposta al quesito avanzato, il Ministero del lavoro ha ritenuto che qualora la necessità di assistenza al disabile si verifichi durante il periodo di ferie programmate o del fermo produttivo, la fruizione del relativo permesso sospende il godimento delle ferie. Ponendo così in primo piano le esigenze di assistenza e di tutela del disabile rispetto alle esigenze aziendali.

Pertanto, il datore di lavoro non potrà negare la fruizione dei permessi, di cui all’art. 33, L. n. 104/1992, durante il periodo di ferie programmate, ferma restando la possibilità di verificare l’effettiva indifferibilità della assistenza (art. 33, comma 7 bis, L. n. 104/1992).

 

FONTE: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Interpello n. 20/2016.