Unione europea

Dal 22 luglio 2016 è entrato in vigore il D. Lgs. 136/2016, che introduce anche nel nostro Paese le più severe regole della Direttiva Europea 2014/67 cosiddetta “Enforcement”, finalizzata a contrastare gli abusi e le frodi nell’utilizzo del distacco internazionale.

Sul piano operativo si rilevano nuovi, e più stringenti, obblighi amministrativi per le imprese estere che distaccano lavoratori in Italia.
Le novità introdotte comportano innanzitutto che la comunicazione di distacco al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, a carico dell’impresa estera, dovrà avvenire entro le ore 24:00 del giorno antecedente l’avvio del distacco. Inoltre, ogni modifica successiva deve essere comunicata, ma entro i successivi cinque giorni.

Mediante la comunicazione l’impresa dovrà precisare: a) dati identificativi dell’impresa distaccante; b) numero e generalità dei lavoratori distaccati; c) data di inizio, di fine e durata del distacco; d) luogo di svolgimento della prestazione di servizi; e) dati identificativi del soggetto distaccatario; f) tipologia dei servizi; g) generalità e domicilio eletto del referente in Italia; h) generalità del referente con poteri di rappresentanza; i) numero del provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività di somministrazione, qualora si ricada nelle ipotesi di somministrazione transnazionale (ove l’autorizzazione sia richiesta dalla normativa dello Stato di stabilimento).

Durante tutto il periodo di distacco e per due anni dalla sua cessazione l’impresa distaccante ha l’obbligo di conservare ogni documento che riguarda la gestione del rapporto di lavoro, nonché designare un «referente elettivamente domiciliato in Italia incaricato di inviare e ricevere atti e documenti». In assenza di tale ultimo adempimento la legge prevede che sarà la sede dell’impresa distaccante ad essere considerata il luogo dove ha sede legale o risiede il destinatario della prestazione di servizi.
Inoltre, l’impresa estera distaccante ha anche l’obbligo di designare per tutto il periodo di distacco un referente «con poteri di rappresentanza per tenere i rapporti con le parti sociali interessate a promuovere la negoziazione collettiva di secondo livello con obbligo di rendersi disponibile in caso di richiesta motivata delle parti sociali».

L’importanza della disciplina in oggetto si concretizza a seguito dell’esigenza di contrastare il fenomeno di “dumping sociale”, in crescita nell’ultimo decennio, a fronte della impossibilità di limitare la libera prestazione di servizi all’interno del mercato comune europeo e dell’inesistenza di un sistema di controlli che sanzioni effettivamente queste prassi abusive. Il problema si sostanzia nelle c.d. letter box company ovvero società, costituite in quei Paesi nei quali il costo del lavoro è inferiore, che provvedono ad assumere localmente i lavoratori e poi a distaccarli in Italia.

Il nuovo impianto normativo, all’art. 3, oltre ad offrire agli ispettori una serie di indicatori volti ad accertare la genuinità del distacco consente alle autorità ispettive di identificarne ulteriori, al fine di distinguere più agilmente le società che legittimamente effettuano tali prestazioni, da quelle che invece si configurano come meri intermediari.

Le sanzioni, in caso di distacco non autentico, operano tanto nei confronti della società distaccante quanto del soggetto che ha utilizzato la prestazione. In tal caso il lavoratore è considerato a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto utilizzatore.

 

Fonte: Gazzetta Ufficiale